Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 13/07/2004 (Rv. 574496 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Sinistro stradale - Danno da "fermo tecnico" di autovettura - Prova specifica in ordine alla sua ricorrenza - Necessità - Esclusione - Liquidazione equitativa- Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)