Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964
Testo in vigore al
Codice Europeo
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel codice e nel protocollo
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
e
PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Codice,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale;
Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d'Europa e' quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale;
Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri;
Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme minime di sicurezza sociale;
Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Ai fini del presente Codice:
(a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
(b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2; dal paragrafo 4 dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78;
(c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
(d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge;
(e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente;
(f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del marito;
(g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui;
(h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di eta' inferiore ai quindici anni, a seconda di cio' che sara' prescritto;
(i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di cio' che potra' essere prescritto.
2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine "prestazioni" indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.
Art. 2
1. Ogni Parte Contraente applichera':
(a) la parte I;
(b) almeno sei delle parti da II a X, restando inteso che la parte II conta per due e la parte V conta per tre parti;
(c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e
(d) la parte XIII.
2. Si riterra' soddisfatta la condizione del comma (b) del paragrafo precedente, quando:
(a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e
(b) viene fornita la prova che la sicurezza sociale in vigore equivale ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto:
(i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto concerne il campo di applicazione o il livello delle prestazioni o l'uno e l'altro;
(ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a) del presente paragrafo vanno al di la' delle norme del codice nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2;
(iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice.
3. Ogni firmatario che desidera avvalersi del comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo, fara' richiesta a tale scopo nel rapporto che sottoporra' al Segretario Generale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78. Il comitato, basandosi sul principio dell'equivalenza del costo fissera' delle norme per coordinare e specificare le condizioni in cui si puo' tener conto delle disposizioni previste dal comma (b) del paragrafo 2 del presente articolo. Non si potra' tener conto, in ogni caso, di tali disposizioni se non che con l'approvazione a maggioranza dei due terzi del comitato.
Art. 3
1. Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresi' se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2.
Art. 4
1. Ogni Parte Contraente puo', in seguito, comunicare al Segretario Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice, per quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano gia' state specificate nella propria ratifica, o piu' fra esse.
2. Gli impegni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo saranno ritenuti come parte integrante della ratifica e produrranno gli stessi effetti dalla data della loro notifica.
Art. 5
1. Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente e' tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra e' stata raggiunta.
Art. 6
1. In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente puo' tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni:
2. (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
3. (b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e
(c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.
PARTE II
CURE MEDICHE
Art. 7
1. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformita' dei seguenti articoli della detta Parte.
Art. 8
1. Il contingente coperto deve comprendere ogni stato morboso per qualunque causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.
Art. 9
1. Le persone assistite devono comprendere:
2. (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le mogli e i figli dei membri di tali categorie;
3. (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.
Art. 10
1. Le prestazioni devono comprendere almeno:
(a) in caso di stato morboso:
(i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le visite a domicilio;
(ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;
(iii) la fornitura dei prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e
(iv) il ricovero quando e' necessario; e
(b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue:
(i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica
diplomata; e
(ii) il ricovero quando e' necessario.
2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso.
3. Le prestazioni fornite in conformita' del presente articolo, devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona assistita, nonche' la sua attitudine al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che assicurano le prestazioni, devono invogliare le persone assistite, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche o da altri enti riconosciuti dalle autorita' pubbliche.
Art. 11
1. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono, nell'eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che hanno compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno "stage" che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Art. 12
1. Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell'eventualita' coperta, con l'eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni puo' essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un'indennita' di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessita' di cure prolungate.
PARTE III
INDENNITA' DI MALATTIA
Art. 13
1. Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennita' di malattia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.