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Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 27/01/2014 (Rv. 629466 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Contratto stipulato con la società - Azioni di risoluzione e restituzione proposte contro la società ed il socio accomandatario - Legittimazione di quest'ultimo in proprio ad impugnare la sentenza anche per il capo relativo alla risoluzione ed in assenza di impugnazione della società - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629466-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice è legittimato in proprio, pur in mancanza di impugnazione da parte della società e sebbene egli non sia parte del contratto, a proporre appello nei confronti della sentenza che abbia pronunciato la risoluzione del contratto concluso fra la società ed un terzo e condannato in solido la società e il socio alle conseguenti restituzioni, in quanto l'accertamento dell'inadempimento del contratto stipulato dalla società è il presupposto della condanna del socio illimitatamente responsabile, personalmente convenuto in giudizio, alla restituzione delle somme versate alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)