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Imposta sugli spettacoli

Testo in vigore al

Art. 28 Vidimazione delle tessere gratuite

1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

Art. 29 Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

Art. 30 Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

1. I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto e' gratuitamente rilasciato.

2. I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali e' dovuta l'imposta.

3. Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

Art. 31 Divieto di applicare soprapprezzi

1. Non e' consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attivita' alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Titolo IV. Sanzioni

Art. 32 Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi

1. Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi connessi evasi.

2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'articolo 13, dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi.

3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla direzione regionale delle entrate.

Art. 33 Altre violazioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione amministrativa:

  1. a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

  2. b) da lire duecentomila a lire un milione per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

  3. c) da lire quattrocentomila a lire ottocentomila per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;

  4. d) da lire duecentomila a lire ottocentomila per la irregolare tenuta dei registri medesimi.

Art. 37 Accertamento delle violazioni

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 473.

2. La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Titolo V. Contenzioso - decadenza

Art. 38 Ricorsi amministrativi

1. Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi ... sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

2. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

4. Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

5. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

6. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

7. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

8. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 39 Azione giudiziaria

1. Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.3

Art. 40 Termini di decadenza - Rimborsi

1. L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreti entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

2. Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle imposte erroneamente ed indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento.

Art. 41 Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n.

2. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

3. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 8. - CARUSO