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Imposta sugli spettacoli

Testo in vigore al

Art. 28 Vidimazione delle tessere gratuite

1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

Art. 29 Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

Art. 30 Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

1. I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto e' gratuitamente rilasciato.

2. I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali e' dovuta l'imposta.

3. Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

Art. 31 Divieto di applicare soprapprezzi

1. Non e' consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attivita' alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Titolo IV. Sanzioni

Art. 32 Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 500. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.2122

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.2122

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 500. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali.2122

Art. 33 Altre violazioni

1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:2122

  1. a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

  2. b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

  3. c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

  4. d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

  5. e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';

  6. f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

  7. g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

  8. h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.21

Art. 36 Chiusura del locale

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 473.

2. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Art. 37 Accertamento delle violazioni

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 473.

2. La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Titolo V. Contenzioso - decadenza

Art. 38 Ricorsi amministrativi

1. Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi ... sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

2. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

4. Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

5. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

6. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

7. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

8. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 39 Azione giudiziaria

1. Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.3

Art. 40 Termini di decadenza - Rimborsi

1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate..8

Art. 41 Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n.

2. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

3. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 8. - CARUSO