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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1320 del 26/01/2015 (Rv. 634040 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Uso della cosa - Danni arrecati all'immobile - Prova - Onere del locatore.
Stato
decisa il 2015-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634040-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, il locatore non può pretendere, al termine del rapporto, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova dell'uso scorretto della cosa da parte del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)