Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1320 del 26/01/2015 (Rv. 634040 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Uso della cosa - Danni arrecati all'immobile - Prova - Onere del locatore.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani, il locatore non può pretendere, al termine del rapporto, il risarcimento dei danni per le spese di riparazione, se non offre la prova dell'uso scorretto della cosa da parte del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)