Sez. 1, Sentenza n. 4451 del 08/07/1986 (Rv. 447203 - 01)
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE - MUTUI FONDIARI CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO AUTORIZZATI - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA RATA - EFFETTI - OBBLIGO DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI MORATORI SULL'INTERO IMPORTO DELLA RATA - SUCCESSIVO ADEMPIMENTO PARZIALE - CRITERIO DI IMPUTAZIONE EX ART. 1194 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DEROGHE NEL MUTUO FONDIARIO IN FAVORE DI UN ENTE OSPEDALIERO E PER RATA SCADUTA ENTRO IL DICEMBRE 1974, A SEGUITO DI EFFETTUAZIONE DI DETTO ADEMPIMENTO CON FONDI EROGATI DALLA REGIONE ANZICHÉ DALL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - INSUSSISTENZA.*
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE - MUTUI FONDIARI CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO AUTORIZZATI - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA RATA - EFFETTI - OBBLIGO DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI MORATORI SULL'INTERO IMPORTO DELLA RATA - SUCCESSIVO ADEMPIMENTO PARZIALE - CRITERIO DI IMPUTAZIONE EX ART. 1194 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DEROGHE NEL MUTUO FONDIARIO IN FAVORE DI UN ENTE OSPEDALIERO E PER RATA SCADUTA ENTRO IL DICEMBRE 1974, A SEGUITO DI EFFETTUAZIONE DI DETTO ADEMPIMENTO CON FONDI EROGATI DALLA REGIONE ANZICHÉ DALL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo ai mutui fondiari, concessi dagli istituti di credito all'uopo autorizzati secondo la disciplina del d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, il mancato pagamento alla scadenza di una rata, comprensiva della quota di capitale e degli interessi compensativi sulla medesima, comporta, a norma dell'art. 14 del citato decreto (manifestamente non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, alla stregua delle peculiarità di detti mutui rispetto a quelli ordinari), l'Obbligo del debitore di corrispondere gli interessi moratori sull'intero importo di detta rata, e rende applicabile, in caso di successivo adempimento parziale, il criterio d'imputazione fissato dall'art. 1194 cod. civ., nel senso che il pagamento va a soddisfare prima i suddetti interessi moratori, poi la rata a cui si riferiscono, e quindi le eventuali rate posteriormente scadute. Tale principio, nell'ipotesi di mutuo fondiario in favore di un ente ospedaliero e di rata di esso scaduta entro il dicembre 1974, non trova deroga per la circostanza che detto successivo pagamento parziale sia stato effettuato con fondi erogati all'ospedale dalla regione, anziché dall'amministrazione del tesoro, dato che tali fondi, sia nella disciplina nazionale (legge 17 agosto 1974 n. 386), che in quella regionale (nella specie, legge Reg. Lombardia n. 6 del 1975), pure se vengono quantificati in relazione alle esigenze di ciascun ospedale a partire dal 1975, non sono vincolati al soddisfacimento dei soli debiti insorti dall'1 gennaio di detto anno, e possono essere validamente destinati dagli amministratori degli enti medesimi al pagamento di passività pregresse.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)