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Sez. 6, Sentenza n. 10149 del 16/03/2000 Ud. (dep. 26/09/2000) Rv. 217663 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE | Malversazione in danno dello Stato - Presupposti del reato - Condotta - Individuazione - Conseguenze in tema di condotta realizzata dopo l'entrata in vigore della l. n. 86/1990 e di presupposto venuto in essere anteriormente a tale legge.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217663-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE

In tema di malversazione in danno dello Stato, l'erogazione ad un estraneo alla pubblica amministrazione, da parte dello Stato, di altro ente pubblico, o della Comunità europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, costituisce un presupposto del reato, la cui condotta consiste invece nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti; ne consegue che risponde del reato anche chi, come nella specie, abbia ottenuto il finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 86 del 1990 (che ha introdotto l'ipotesi delittuosa in esame), se la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti) sia stata posta in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 86 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)