Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022 (Rv. 663688 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE | Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo - Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)