Sez. 3, Sentenza n. 4937 del 28/10/1978 (Rv. 394663 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - FATTISPECIE (SINISTRO STRADALE PROVOCATO DA MINORE MALDESTRO GUIDATORE, DEDITO A PESSIME AMICIZIE E GIA CONDANNATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO).*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - FATTISPECIE (SINISTRO STRADALE PROVOCATO DA MINORE MALDESTRO GUIDATORE, DEDITO A PESSIME AMICIZIE E GIA CONDANNATO PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO).*
Ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art 2048 cod civ, il genitore deve dimostrare di avere impartito al minore una educazione ed un'istruzione consone alle proprie condizioni sociali e famigliari e di avere altresi vigilato sulla sua condotta in maniera adeguata all'ambiente, alle attitudini ed al carattere del soggetto. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui si era escluso che il genitore avesse provato di avere impartito al minore, che aveva provocato un sinistro stradale, una sufficiente educazione, essendo risultato che questi era solito guidare la automobile in modo sbadato, frequentava cattive compagnie ed aveva subito condanne penali per reati contro il patrimonio). (Conf 992/76, mass n 379645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)