Sez. 2, Sentenza n. 658 del 23/03/1964 (Rv. 300898 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE DI FABBRICA O DI MURO - NOZIONE DI COSTRUZIONE - CRITERIO PER L'ACCERTAMENTO - RILEVANZA DELL'INTERCAPEDINE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE DI FABBRICA O DI MURO - NOZIONE DI COSTRUZIONE - CRITERIO PER L'ACCERTAMENTO - RILEVANZA DELL'INTERCAPEDINE.*
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni, per 'costruzioné deve intendersi ogni opera edilizia, non necessariamente in muratura, che abbia i caratteri della consistenza e della stabilita. Peraltro, nei casi in cui appaia dubbio se la opera, per la struttura, possa essere considerata una costruzione, ai sensi delle suindicate norme, e necessario indagare se essa sia, o non sia, idonea ad ingenerare una intercapedinè infatti, le norme sulle distanze legali nelle costruzioni devono essere interpretate in funzione della loro finalita, la quale tende ad evitare che, tra edifici posti su fondi limitrofi, sussistano strette intercapedini, nocive per l'igiene, la salubrita e la sicurezza degli edifici medesimi, onde esse devono ricevere applicazione ogni qual volta l'entita, l'ubicazione e le caratteristiche strutturali delle opere realizzate o da realizzare nei due fondi siano obiettivamente tali da da essere in contrasto con la detta finalita. (V. 1414/62; 916/62; 73/62; 3272/59; 271/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)