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Sez. 4, Sentenza n. 37850 del 09/07/2009 Ud. (dep. 25/09/2009) Rv. 244989 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Attività sportive - Sports invernali - Posizione di garanzia dello sciatore "a monte" rispetto allo sciatore "a valle" - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244989-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati colposi, il titolare di una posizione di garanzia (nella specie, "ex" art. 10 L. n. 363 del 2003, che prescrive norme comportamentali agli sciatori) non è tenuto a porre in essere comportamenti impeditivi del verificarsi dell'evento lesivo che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, non possono essere mantenuti. (Fattispecie nella quale è stata annullata la sentenza che aveva assolto l'imputato - sciatore "a valle" - dal reato di lesioni colpose gravissime in danno della P.O. - sciatrice "a monte" -, motivata con il rilievo che la posizione di sciatore "a valle" legittimava il medesimo, rispetto allo sciatore "a monte", a porre in essere, nel procedere sulla pista di neve, qualsiasi condotta. La Corte ha osservato, al contrario, che l'imputato, avendo tagliato improvvisamente la traiettoria della sciatrice che lo seguiva a pochi metri di distanza, aveva creato una situazione di pericolo non fronteggiabile dalla sciatrice "a monte").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 363 art. 9, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 10, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)