Sez. L, Sentenza n. 4843 del 22/04/1992 (Rv. 476920 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Delle parti e del loro domicilio | Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti - Nullità della sentenza - Estremi - Irregolarità formali o incompletezza o omessa menzione del nome - Irrilevanza - Condizioni - Correzione con la procedura ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Delle parti e del loro domicilio
L'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione, o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)