Sez. 3, Sentenza n. 2234 del 15/06/1976 (Rv. 381032 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - DOCUMENTO IMPUGNATO - RILEVANZA - GIUDIZIO PRELIMINARE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - DOCUMENTO IMPUGNATO - RILEVANZA - GIUDIZIO PRELIMINARE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio preliminare del giudice del merito circa la Rilevanza del documento impugnato con querela di falso, proposta in via incidentale (art 222 cod proc civ), costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita se congruamente e correttamente motivato. (Conf 2130/71, mass n 352869).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)