diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 08/08/1978 (Rv. 393426 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CONTRO PIU CONVENUTI PER LA CONDANNA AL RILASCIO DI IMMOBILE PER CESSAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO OBBLIGATORIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONVENUTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE LIMITATAMENTE ALLA DOMANDA PROPOSTA CONTRO DI ESSI.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393426-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CONTRO PIU CONVENUTI PER LA CONDANNA AL RILASCIO DI IMMOBILE PER CESSAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO OBBLIGATORIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONVENUTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE LIMITATAMENTE ALLA DOMANDA PROPOSTA CONTRO DI ESSI.*

Nel giudizio promosso contro piu convenuti, per ottenerne la condanna al rilascio di immobile per cessazione espressa del relativo rapporto obbligatorio di godimento, il giudice di appello, che rilevi la nullita della notificazione della citazione introduttiva nei confronti di alcuni dei convenuti medesimi, deve rimettere la causa al primo giudice solo in ordine alla domanda contro di loro proposta, ai sensi dell'art 354 primo comma cod proc civ, mentre deve decidere nel merito, previa separazione, in ordine alla domanda contro gli altri convenuti. Detta Azione cumulativa, infatti, vertendo in tema di accertamento ed attuazione di un rapporto obbligatorio, non comporta un litisconsorzio necessario con tutti i coobbligati, e non incide sulla sostanziale autonomia dei rapporti processuali con ciascuno dei convenuti. (V 1494/75, mass n 375077).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)