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Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 31/07/1965 (Rv. 313530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRONUNCE IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1965-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRONUNCE IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art.111 della Costituzione, sono impugnabili per Cassazione, per violazione di legge, tutti i provvedimenti decisori, purche contro di essi non sia dato altro rimedio ed abbiano piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso. Pertanto, non sono soggetti a ricorso per Cassazione, a norma dello art.111 della Costituzione, i decreti di volontaria giurisdizione, in quanto essi non acquistano autorita di cosa giudicata, tanto che,-salvi i diritti dei terzi in buona fede-, possono essere in ogni tempo revocati o modificati. (Conf. 1220/64, 2126/64, 2544/62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)