Sez. 2, Sentenza n. 2215 del 12/03/1999 (Rv. 524080 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto - Conseguenze - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione - Separazione delle cause - Necessità - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Obbligatorietà - Declaratoria di incompetenza del giudice adito - Remissione dell'intera causa al giudice superiore - Regolamento di competenza proposto da detto giudice - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è competente funzionalmente ed inderogabilmente per il relativo giudizio di opposizione (art. 645 cod. proc. civ.), con la conseguenza che lo stesso giudice anche quando sia proposta davanti a lui una domanda riconvenzionale che ecceda la sua competenza per valore non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve sempre trattenere la causa relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo. In caso contrario la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)