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Sez. 1, Sentenza n. 19736 del 25/03/2013 Cc. (dep. 08/05/2013) Rv. 255326 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva - Prescrizione - Termine - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255326-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, cod. pen., viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell'art. 172 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)