Sez. L - , Sentenza n. 18140 del 31/08/2020 (Rv. 658644 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Accertamento dei contributi previdenziali da parte della Guardia di Finanza - Notifica - Interruzione della prescrizione in favore dell'INPS - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)