Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 08/07/1994 (Rv. 487340 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili - Responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - Danni ricollegabili a negligenza o imprudenza - Responsabilità anche per colpa lieve - Dovere di informazione del paziente sui possibili esiti dell'intervento chirurgico - Violazione per negligenza da parte del medico - Responsabilità del medico - Sussistenza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere
La disposizione dell'art. 2236 cod. civ., che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Pertanto il medico risponde dei danni conseguenti alla violazione, per negligenza, del dovere di informazione del paziente sui possibili esiti dell'intervento chirurgico, al quale egli è tenuto in ogni caso ed in special modo in quello di interruzione volontaria della gravidanza, in cui il diritto della paziente alla informazione è espressamente sancito dall'art. 14 della legge 22 maggio 1978 n. 194. (nella specie, il sanitario di un ospedale non aveva informato la paziente, sottoposta ad intervento abortivo ai sensi della legge 22 maggio 1978 n. 194, del possibile esito negativo dell'intervento e della conseguente necessità di un controllo istologico per l'accertamento di tale esito, determinando il disinteresse della paziente che solo quando l'intervento abortivo non poteva essere più ripetuto si è accorta dell'insuccesso e si è trovata nella necessità di portare a termine la gravidanza indesiderata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)