Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 08/04/1972 (Rv. 357481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO CHE ABBIA PRONUNCIATO SU DOMANDA NUOVA - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO CHE ABBIA PRONUNCIATO SU DOMANDA NUOVA - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO.*
La sentenza del giudice di secondo grado che abbia provveduto su una domanda proposta per la prima volta in appello, in violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione (art 345 cod proc civ), deve essere cassata senza rinvio, in osservanza del disposto dell'art 382, terzo comma, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)