Sez. 2, Sentenza n. 5611 del 17/01/2012 Cc. (dep. 14/02/2012) Rv. 252702 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO | Minaccia rivolta ad un solo componente dell'organo collegiale - Sufficienza - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO
Il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie, il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito (nella specie, per deliberare la costituzione di parte civile in un processo nei confronti dello stesso imputato), essendo sufficienti la coscienza e volontà dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)