Sez. 5, Sentenza n. 7207 del 12/05/2003 (Rv. 562890 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa annuale per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Detrazione, dall'importo del rimborso, delle somme dovute, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998, per l'iscrizione di atti societari diversi dall'atto costitutivo - Contrasto di detta norma con la normativa comunitaria - Sussistenza - Conseguente disapplicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, la detrazione, dall'importo complessivo - da rimborsare per incompatibilità con il diritto comunitario - delle somme versate in pagamento della tassa relativa a ciascun anno solare successivo all'iscrizione, delle somme previste dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è illegittima. Tale norma, infatti, che ha - fra l'altro - imposto retroattivamente, per gli anni dal 1985 al 1992, una tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia, da ultimo, con la sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99) e va pertanto disapplicata, atteso che il tributo introdotto dalla norma in esame non può essere annoverato tra i diritti remunerativi, che, ai sensi dell'art. 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, gli Stati membri possono istituire in deroga all'art. 10 della direttiva stessa, dovendosi escludere che lo stesso sia stato determinato - sia pure forfettariamente - in base al costo del servizio reso.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)