Sez. 2, Sentenza n. 1696 del 29/05/1972 (Rv. 358582 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MISURA - DETERMINAZIONE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MISURA - DETERMINAZIONE - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Se e vero che nell'accertamento del grado di invalidita pensionabile il giudice non e vincolato dal parere espresso dal consulente tecnico, e tuttavia indispensabile che del suo convincimento e del suo dissenso da tale parere egli dia adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici e giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire all'adottata decisione. (Conf 2625'68, mass n 335122).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)