Sez. L, Sentenza n. 130 del 10/01/1996 (Rv. 495284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - IMMUNITÀ | Assunzione di carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale - Rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultima e l'eletto - Configurabilità - Condizioni- Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IN GENERE - IMMUNITÀ
L'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di una associazione sindacale non osta, in difetto di contraria norma o patto associativo, a che fra l'associazione medesima e l'eletto possa contemporaneamente instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato, avente diverso contenuto rispetto all'incarico elettivo, per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate allo stesso soggetto. L'indagine in ordine alla effettiva sussistenza o meno del detto rapporto di lavoro va compiuta caso per caso ed è riservata al giudice del merito, il cui convincimento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)