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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 19 aprile 1988, cause riunite 175/86 e 209/86

Decisione
decisa il 1988-04-19
ECLI
ECLI:EU:C:1988:180

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 19 aprile 1988 Nelle cause riunite 175 e 209/86, M., già dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con l'aw. F. Entringer, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Entringer, 2, rue du Palais de Justice, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, con l'aw. M. Grossmann, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, convenuto, causa vertente sull'annullamento della decisione 528/86 del segretario generale del Consiglio, 13 giugno 1986, che infligge al ricorrente la destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 86, n. 2, dello statuto, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, K. Bahlmann e T. F. O'Hig-gins, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale vista la relazione d'udienza, ed a seguito della trattazione orale del 24 settembre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 19 gennaio 1988, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atti depositati in cancelleria il 16 luglio e il 5 agosto 1986, il sig. M. (in prosieguo: il « ricorrente »), già dipendente del Consiglio delle Comunità europee, ha presentato due ricorsi volti all'annullamento, ed in subordine alla riforma, della decisione del segretario generale del Consiglio, adottata il 13 giugno 1986 a seguito di un procedimento disciplinare, con la quale gli è stata inflitta la sanzione della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 86, n. 2, leu. f), dello statuto del personale.
punto 2
Risulta dagli atti che, in due dichiarazioni presentate all'atto della sua entrata in servizio il 1 luglio 1982, e ripetute in occasione delle dichiarazioni annuali del 1983 e del 1984, il ricorrente ha attestato di essere coniugato, di avere due figli a carico e che il coniuge non beneficiava di assegni familiari. Sulla base di queste dichiarazioni il Consiglio gli ha versato, fino al giugno 1985, le indennità, gli assegni familiari e le spese di viaggio annuali. In realtà, era stata pronunziata una sentenza di divorzio il 14 novembre 1981; l 8 luglio 1982, la sua ex moglie aveva ottenuto l'affidamento dei due figli, ai quali il ricorrente era stato condannato a versare un assegno di mantenimento, e le autorità olandesi avevano corrisposto all'ex moglie assegni familiari per i figli fino al 1 ottobre 1982 e, nuovamente per un figlio, a partire dal 1o luglio 1984.
punto 3
Inoltre il ricorrente aveva subito cinque condanne in contumacia al pagamento di debiti per un ammontare di circa 1350000 BFR, per la cui esecuzione l'amministrazione del Consiglio aveva ricevuto domande di pignoramento.
punto 4
Il 28 ottobre 1985, il segretario generale del Consiglio, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « APN »), ha trasmesso al ricorrente una nota in cui esponeva i fatti ad esso addebitati. Dopo aver sentito l'interessato, l'APN ha adito la commissione di disciplina in conformità all'art. 87, 2° comma, dello statuto del personale.
punto 5
Nel parere del 16 maggio 1986, la commissione di disciplina ha ritenuto che le false dichiarazioni rilasciate dal ricorrente costituissero un inadempimento del dovere di integrità morale la cui sanzione appropriata era la retrocessione di grado, onde offrirgli una possibilità di riabilitazione.
punto 6
Con la decisione controversa del 13 giugno 1986, l'APN, dopo aver riascoltato il ricorrente, ha considerato che la sanzione proposta dalla commissione di disciplina non fosse adeguata alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente e ne ha dunque deciso la destituzione dal servizio.
punto 7
Il ricorrente impugna detta decisione invocando vizi procedurali, una motivazione insufficiente ed errori manifesti. Il Consiglio obietta che non soltanto i ricorsi sono infondati, ma altresì irricevibili: il primo, in quanto mira alla riforma della decisione ed il secondo per identità di oggetto rispetto al primo ricorso.
punto 8
Per una più ampia esposizione dei fatti, della regolamentazione comunitaria, del procedimento dinanzi alla Corte e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo saranno qui riprodotti solo in quanto necessari per seguire il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibìlità

punto 9
Per quel che concerne l'eccezione d'irricevibilità sollevata contro il primo ricorso (175/86), si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato, fra l'altro nelle sentenze 30 maggio 1973 (De Greef/Commissione, 46/72, Race. pag. 543) e 29 gennaio 1985 (F./Commissione, 228/83, Race. pag. 275), che se sono provati i fatti addebitati al dipendente la scelta della sanzione appropriata spetta all'APN. Il ricorso 175/86 deve dunque essere dichiarato irricevibile, in quanto il ricorrente chiede la riforma della decisione controversa.
punto 10
Quanto al secondo ricorso (209/86), devesi rilevare che esso si basa essenzialmente su una nota confidenziale del 4 giugno 1986 indirizzata dall'APN al presidente della commissione di disciplina e nella quale la decisione di aggravare la sanzione era motivata in termini diversi da quelli usati nella decisione controversa del 13 giugno 1986. Presa conoscenza di detta nota, il ricorrente ha ritenuto di poterne trarre argomenti a sostegno dei mezzi già dedotti nel primo ricorso. Ciò considerato, il secondo ricorso, presentato entro i termini prescritti, deve essere considerato ricevibile.

Sentenza › Sul merito › a) Quanto al procedimento disciplinare

punto 11
In ricorrente sostiene, in primo luogo, che il segretario generale aveva già preso posizione contro di lui prima di avere adito la commissione di disciplina. Ciò emergerebbe dalla citata nota del 28 ottobre 1985 ove si legge il seguente brano iniziale: « Sono stato informato che dalla sua entrata in servizio, il 1o luglio 1982, lei è venuto meno, gravemente e volontariamente, agli obblighi cui è soggetto ai sensi dello statuto ». Il segretario generale avrebbe dunque leso il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale.
punto 12
In proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 87 dello statuto, prima di avviare un procedimento disciplinare 1ΆΡΝ è tenuta a sentire il dipendente. Questa disposizione presuppone che il dipendente sia preventivamente informato degli addebiti mossigli. Inoltre, secondo l'art. 1 dell'allegato IX dello statuto, viene sottoposto alla commissione di disciplina un rapporto dell'APN in cui devono essere chiaramente specificati gli addebiti e, eventualmente, le circostanze nelle quali sono stati commessi. Nello stilare il rapporto, l'APN deve necessariamente basarsi su una valutazione provvisoria del comportamento del dipendente ed in nessun caso deve dissimulare il carattere grave e deliberato degli atti derivanti, se del caso, da tale valutazione. Nel caso di specie, il segretario generale ha sottolineato, nella nota del 28 ottobre 1985, il carattere provvisorio della sua valutazione proprio con le parole « sono stato informato che (...) ». La prima censura del ricorrente va dunque respinta.
punto 13
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che il presidente della commissione di disciplina l'aveva invitato a presentare la sua difesa entro 15 giorni a partire dal ricevimento del rapporto dell'APN, mentre l'art. 4, n. 1, dell'allegato IX dello statuto, concede un termine minimo di 15 giorni.
punto 14
La censura è manifestamente infondata. Non soltanto il presidente della commissione di disciplina ha concesso all'interessato il termine contemplato dalla citata disposizione, ma il ricorrente ha beneficiato di fatto di un termine molto più lungo e il presidente di detta commissione gli ha più volte ricordato il suo diritto di presentare una difesa.
punto 15
In seguito, il ricorrente fa valere l'inosservanza del termine contemplato dall'art. 7 dell'allegato IX, secondo il quale la commissione di disciplina formula il suo parere entro un mese a partire dal giorno in cui è stata adita.
punto 16
Al riguardo, conviene ricordare che, come da costante giurisprudenza della Corte, i termini di cui all'art. 7 del IX allegato sono meramente ordinatori, in quanto costituiscono semplici regole di buona amministrazione dal cui mancato rispetto può solo sorgere una responsabilità dell'istituzione per il danno eventualmente procurato agli interessati (sentenze 4 febbraio 1970, Van Eick/Commissione, 13/69, Racc. 1970, pag. 3, e 29 gennaio 1985, F./Commissione, già citata). Poiché il superamento del termine di un mese non inficia menomamente la validità della decisione controversa, anche la terza censura deve essere respinta e, con essa, l'intero mezzo di natura procedurale.

Sentenza › Sul merito › b) Quanto alla motivazione

punto 17
Il ricorrente contesta all'APN di aver motivato in modo insufficiente l'irrogazione di una sanzione disciplinare più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina. Egli censura inoltre l'APN per aver motivato l'aggravamento della sanzione, nella citata nota del 4 giugno 1986 indirizzata al presidente della commissione di disciplina, con un rilievo assente nella decisione controversa e non oggetto del procedimento disciplinare, vale a dire il rilievo relativo ad una « elusione mediante espedienti procedurali ».
punto 18
Al riguardo, si deve osservare che nella decisione controversa l'APN ha così motivato l'aggravamento della sanzione: le false dichiarazioni, che dimostrerebbero la costante volontà del ricorrente di misconoscere i vincoli di lealtà e di fiducia cui si devono informare i rapporti fra dipendenti e pubblica amministrazione e che metterebbero in evidenza la sua mancanza di integrità morale; l'inadempimento dei suoi obblighi privati, con conseguenti sentenze di condanna, il che dimostrerebbe il suo manifesto disprezzo per l'autorità giudiziaria del paese in cui prestava servizio e menomerebbe in special modo la dignità delle sue funzioni; il fatto che, in considerazione di ciò, la riabilitazione evocata dalla commissione di disciplina rivestirebbe carattere meramente teorico; l'assenza di qualsiasi circostanza attenuante. È d'altronde in relazione a quest'ultimo aspetto che l'APN ha sottolineato, anche nella decisione controversa, che il ricorrente, invece di fornire spiegazioni sul merito, si è trincerato dietro rilievi concernenti numerosi irregolarità procedurali che pretende essere state commesse dall'APN e dalla commissione di disciplina.
punto 19
Si deve concludere che nella decisione controversa l'APN ha motivato l'irrogazione di una sanzione disciplinare più severa, in modo tale da consentire al ricorrente di conoscere gli elementi essenziali che hanno guidato l'amministrazione nella sua decisione ed alla Corte di sindacare la legittimità di detta decisione. Aggiungasi che dalla citata nota del 4 giugno 1986 non è emerso alcun motivo ulteriore influente sulla decisione e non menzionato nella motivazione di quest'ultima. Di conseguenza, il mezzo dedotto contro la motivazione deve essere respinto.

Sentenza › Sul merito › c) Quanto all'esistenza di errori manifesti

punto 20
Il ricorrente sostiene che la decisione controversa è viziata da errori manifesti concernenti tanto la malafede presunta quanto la pretesa intenzione fraudolenta. Poiché, secondo la procedura olandese, le decisioni relative al divorzio e all'affidamento dei figli non sono notificate né in mani proprie né a domicilio, egli non ne avrebbe mai avuto conoscenza e la sua ex moglie avrebbe percepito gli assegni familiari olandesi a sua insaputa. D'altra parte, poiché era stato condannato a contribuire al mantenimento dei figli, uno dei quali ha abitato con lui per gran parte del periodo di cui trattasi, praticamente egli avrebbe avuto diritto alle stesse indennità ed assegni versati dal Consiglio sulla base delle dichiarazioni oggettivamente inesatte, il che escluderebbe un'intenzione fraudolenta.
punto 21
Senza che sia necessario pronunziarsi sulla credibilità delle spiegazioni relative all'ignoranza dei fatti addebitati al ricorrente, egli stesso di formazione giuridica ed assistito da un avvocato dinanzi alle giurisdizioni olandesi, va sottolineato che, essendo a conoscenza della presentazione di un'istanza di divorzio, il ricorrente aveva il dovere di informarsi sullo stadio di questa procedura prima di fare la dichiarazione di cui è causa. Egli sapeva che dette dichiarazioni dovevano costituire la base del versamento di diverse indennità ed assegni ed anche se, in ultima analisi, il danno pecuniario recato al Consiglio è relativamente limitato, si trattava nondimeno di false dichiarazioni, contrarie ai vincoli di lealtà e di fiducia cui devono informarsi i rapporti fra amministrazione e dipendenti, e inconciliabili con l'integrità morale richiesta ad ogni dipendente.
punto 22
Quanto ai debiti privati, il ricorrente fa valere che il debitore ha diritto di farsi condannare in contumacia e che l'inadempimento di tali debiti costituisce un evento della vita privata che non può, esso solo, giustificare un'azione disciplinare. Il ricorrente trova conferma a questa tesi nel fatto che una precedente proposta del suo superiore gerarchico di infliggergli una sanzione disciplinare in ragione di debiti non pagati non ha avuto seguito presso l'APN.
punto 23
È esatto che, di norma, i fatti della vita privata non possono giustificare sanzioni disciplinari; tuttavia, si deve ammettere che la deliberata inesecuzione di diverse condanne di pagamento per una somma globalmente molto rilevante costituisce un comportamento tale da menomare la dignità delle funzioni del dipendente. Nel caso di specie, detto comportamento poteva dunque essere considerato una circostanza aggravante.
punto 24
Ciò considerato, gli argomenti del ricorrente non sono tali da palesare errori manifesti dell'APN; anche l'ultimo mezzo deve pertanto essere respinto.
punto 25
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere respinto per intero.

Sentenza › Sulle spese

punto 26
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento d'urgenza.

Firme

Due Bahlmann O'Higgins Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 19 aprile 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della seconda sezione O. Due

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