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Decisione 2009/1004/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009 che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo1.

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/468/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC2.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2009/468/PESC.

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

A seguito della sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 nella causa T-341/07, una persona non è stata inclusa nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

Il Consiglio ha inoltre deciso che è opportuno modificare la voce riguardante un gruppo in elenco.

Il Consiglio ha concluso che, ad eccezione della persona di cui al considerando 5, le persone, i gruppi e le entità restanti a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La posizione comune 2009/468/PESC è abrogata con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. Carlgren