Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 733 Personale non di volo
1. Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.
Art. 734 Licenze ed attestati
1. I titoli professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformita' all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
2. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo , coordinando le attivita' per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneita' psicofisica.
3. L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.
Art. 735 Obbligo di esibizione di licenze e di attestati
1. I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attivita' ispettive o di controllo, e alle competenti autorita' straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.
Art. 736 Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico
1. Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.
Art. 737
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 738
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 739
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 740
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 741
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 742
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Titolo quinto. Del regime amministrativo degli aeromobili
Capo I. Delle distinzioni degli aeromobili
Art. 743 Nozione di aeromobile
1. Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
2. Sono altresi' considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
3. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
4. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
Art. 744 Aeromobili di Stato e aeromobili privati
1. Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.
2. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.
Art. 745 Aeromobili militari
1. Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.
2. Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.
Art. 746 Aeromobili equiparabili a quelli di Stato
1. Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
2. Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
3. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.
Art. 747
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
Art. 748 Norme applicabili
1. Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
2. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
3. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato , nonche', per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC.
4. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.
Capo II. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione ...
Art. 749 Ammissione degli aeromobili alla navigazione
1. Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
2. Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
3. Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 Iscrizione ed identificazione degli aeromobili
1. Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalita' di cui all'articolo 756.
2. L'iscrizione e' richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
3. L'aeromobile e' identificato dalle marche di nazionalita' e di immatricolazione.
Art. 751 Aeromobili iscritti in registri di altri Stati
1. Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 Marca di nazionalita'
1. Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalita' costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 Marca di immatricolazione
1. La marca di immatricolazione e' composta da un gruppo di quattro lettere, e' assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.