Sez. L, Sentenza n. 4112 del 24/06/1981 (Rv. 414767 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RAPPORTO DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI, ANCHE ECONOMICI - CORSO DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 63 DEL 1966 - APPLICAZIONE ESTENSIVA - DIVIETO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RAPPORTO DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI, ANCHE ECONOMICI - CORSO DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 63 DEL 1966 - APPLICAZIONE ESTENSIVA - DIVIETO.*
Il giudice non ha la facolta di disapplicare, per pretesa incostituzionalita, una determinata disposizione di legge in base a considerazioni espresse dalla Corte costituzionale in relazione all'esame di altre norme. Conseguentemente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966 deve affermarsi che il corso della prescrizione quinquennale ex art 2948 cod civ, n 5, relativamente alle prestazioni salariali che godono della tutela dell'art 36 della Costituzione, non rimane sospeso rispetto ai rapporti di lavoro con enti pubblici, anche economici; a proposito dei quali la rigorosa predeterminazione delle ipotesi di recesso e la natura del datore di lavoro escludono la ragionevole probabilita di un licenziamento in ritorsione. (Conf 726/76, mass n 379379).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2948 com. 5 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)