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Sez. 1, Sentenza n. 130 del 07/04/1989 Ud. (dep. 12/01/1990) Rv. 182993 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - TENTATIVO - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE: MANCATA PROVA SULLA CONSUMAZIONE DEI REATI FINE.*
Stato
decisa il 1989-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182993-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - TENTATIVO - IPOTIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE: MANCATA PROVA SULLA CONSUMAZIONE DEI REATI FINE.*

L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Come tale, detta figura criminosa non consente - come, d'altronde, tutti i reati di pericolo - l'ipotizzabilità del tentativo. Invero, gli eventuali Atti, diretti alla formazione di una associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico. (nella specie erano stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego di ritenere l'ipotesi del tentativo, essendo mancata qualsiasi prova in ordine alla consumazione dei reati - fine). (V mass n 178420).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)