Sez. L, Sentenza n. 4323 del 03/07/1981 (Rv. 415008 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONE RELATIVA ALLA NON INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - OMESSA DEDUZIONE IN CASSAZIONE - PROPONIBILITA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONE RELATIVA ALLA NON INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - OMESSA DEDUZIONE IN CASSAZIONE - PROPONIBILITA IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Una volta disposta la Cassazione per errore di merito ed enunciato il principio di diritto vincolante, non solo non e piu possibile discutere in Sede di rinvio sulle questioni di merito che potrebbero impedire l'applicazione del principio stesso, ma e altresi impedito ogni dibattito sul quesito se la decisione sul diritto controverso sia o no ammissibile per ragioni di ordine processuale, non dedotte dalla parte o rilevate d'ufficio in Sede di legittimita. Pertanto, non e rilevabile in Sede di rinvio la non integrita del contraddittorio relativa alle precedenti fasi del giudizio di merito, quando tale difetto non sia stato rilevato su istanza di parte o d'ufficio dalla suprema Corte la quale, in tal caso, si avvale del rinvio cosiddetto improprio dall'art 383, terzo comma cod proc civ. (Conf 3362/80, mass n 407155; (Conf 96/80, mass n 403473).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)