Sez. 2, Sentenza n. 1009 del 22/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117207 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FURTO DI COSE MOBILI CONTENUTE IN AUTOMOBILE INCUSTODITA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONÌ PERTINENZE O ACCESSORI E COSE NON DI VALORE O NON FACILMENTE RIMOVIBILI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - FURTO DI COSE MOBILI CONTENUTE IN AUTOMOBILE INCUSTODITA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONÌ PERTINENZE O ACCESSORI E COSE NON DI VALORE O NON FACILMENTE RIMOVIBILI.*
Nel furto di oggetti sottratti da un'autovettura incustodita sulla pubblica via, l'aggravante prevista dall'art 625 n 7 cod pen, sussiste solo quando le cose sottratte costituiscono pertinenze o accessori dell'automezzo ovvero quando siano cose il cui abbandono sul veicolo, durante la sosta, risulti conforme alla consuetudine formatasi tra gli utenti di automezzi, salvo che si tratti di cose la cui consistenza o il cui valore siano tali da consigliare l'asporto per il tempo in cui l'autoveicolo debba rimanere incustodito. (V 115260, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)