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Sez. 1, Sentenza n. 18440 del 01/08/2013 (Rv. 627494 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa coniugale - Presupposti - Controversie sul diritto di proprietà o di abitazione della casa - Competenza del giudice della separazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627494-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)