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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2775 del 06/02/2020 (Rv. 657251 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di mediazione obbligatoria "ex" d.lgs. n. 28 del 2010 - Provvedimento giudiziale che dispone l’esperimento del procedimento - Omessa indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda - Irregolarità formale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657251-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nella mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010, il provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del procedimento, ometta l'indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda è inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si determina alcuna incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto termine stabilita in misura fissa dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)