Sez. 3, Sentenza n. 381 del 15/01/2002 (Rv. 551575 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Carattere dilatorio o defatigatorio dell'interrogatorio - Configurabilità - Conseguenze - Valutazione giudice del merito - Esercizio poteri discrezionali - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabile in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)