Sez. 6, Sentenza n. 20849 del 26/04/2018 Cc. (dep. 10/05/2018) Rv. 272935 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decreto del presidente della corte di appello di sospensione dell'esecuzione della consegna - Impugnabilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il decreto con cui il presidente della corte di appello, o il consigliere da lui delegato, dispone la sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, legge 22 aprile 2005, n. 69. (In motivazione la Corte ha aggiunto che le questioni sull'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è stata data esecuzione al mandato di arresto europeo e quelle relative allo "status libertatis", una volta decorso inutilmente il termine per la consegna, possono essere dedotte con incidente di esecuzione dinanzi alla competente corte di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)