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Sez. 1, Sentenza n. 19047 del 27/04/2005 Cc. (dep. 19/05/2005) Rv. 231441 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Revoca - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231441-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La revoca della sospensione condizionata della pena, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, della legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere disposta anche successivamente al decorso del tempo corrispondente alla durata della pena residua per la quale la sospensione era stata disposta, sempre che, ove la causa di revoca sia costituita dalla violazione delle prescrizioni imposte, essa sia intervenuta in costanza di applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)