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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo vigente

Art. 58

1. La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita'.

2. Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.

3. In caso di trasferimento del detto materiale da una localita' all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.

4. Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

Art. 59

1. Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalita' e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

2. Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal Questore trasmessa all'autorita' di P. S. competente per territorio.

Art. 60

1. L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, puo' essere dato con pubblico manifesto.

2. La consegna e' eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorita' di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorita' di P. S. o dell'autorita' militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61

1. La licenza pel porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:

  1. a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati;

  2. b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

2. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.

Art. 62

1. La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorita', di P. S. e corredata:

  1. a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

  2. b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorita' di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonche', quando occorra, del prezzo della copertina.

2. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

  1. c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;

  2. d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63

1. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.

2. Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Societa' di tiro a segno, da cui risulti che e' iscritto alla Societa' stessa ed e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podesta', il quale dichiarera' altresi' che il richiedente e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

3. Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podesta', come al comma precedente.

Art. 64

1. L'autorita' locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identita' sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65

1. L'autorita', di P. R. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorita' stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacita' ad ottenere la licenza, l'autorita' di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67

1. L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podesta'.

2. Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68

1. La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorita' competente.

2. La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69

1. Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorita' competente non ne faccia richiesta.

2. Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie non scaduta.

3. La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui allo art. 44 della legge.

Art. 70

1. Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorita' di P. S. puo' richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del Codice di procedura penale.

Art. 71

1. Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' formato:

  1. a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina;

  2. b) da uno o piu' fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72

1. L'autorita' di P. S. trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.

2. Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all'autorita' di P. S.

Art. 73

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

2. Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

3. Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

4. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74

1. Fuori dei Casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.

2. Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

3. L'autorizzazione e' data su tessera, conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75

1. Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

2. La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

3. Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge.

4. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate della Stato che ne facciano domanda puo' essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata, da un certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso e' in servizio attivo permanente.

Art. 76

1. I componenti delle societa' di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purche' siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa' e vidimata dalla autorita' locale di P. S., che ha sempre facolta' di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

2. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.

Art. 77

1. Non e' richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78

1. Non e' richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.