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Sez. 3, Sentenza n. 5106 del 13/06/1988 Ud. (dep. 12/04/1989) Rv. 181000 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - SANATORIA DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE (CONDONO EDILIZIO) - LEGGE REGIONALE CHE ADOTTI UN DIVERSO CRITERIO PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERA ULTIMATA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181000-01

EDILIZIA - IN GENERE - SANATORIA DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE (CONDONO EDILIZIO) - LEGGE REGIONALE CHE ADOTTI UN DIVERSO CRITERIO PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERA ULTIMATA - IRRILEVANZA AI FINI PENALI - RATIO.*

È penalmente irrilevante che una legge regionale (nella specie la legge della regione Sicilia 15 maggio 1986 n. 26) adotti un diverso criterio per la definizione dell'opera ultimata ai fini della sanatoria edilizia, poiché i presupposti per l'applicazione della legge penale sono di Competenza dello stato. (Conf mass n 159554; (Conf mass n 155395).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1986 num. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)