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Sez. 3, Sentenza n. 2634 del 28/11/1966 Ud. (dep. 10/02/1967) Rv. 103425 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE - EDILIZIA - ANNULLAMENTO DI LICENZA DI COSTRUZIONE DA PARTE DEL SINDACO.*
Stato
decisa il 1966-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103425-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI - FATTISPECIE - EDILIZIA - ANNULLAMENTO DI LICENZA DI COSTRUZIONE DA PARTE DEL SINDACO.*

Non e inibito al giudice penale, ed anzi costituisce un suo preciso dovere, il Sindacato di legittimita dell'atto amministrativo, quando questo concorre a determinare le norme di condotta penalmente rilevanti, come avviene per le norme penali in bianco e per quelle che subordinano alla autorizzazione amministrativa l'Esercizio di un diritto individuale. Peraltro, tale controllo deve limitarsi ai requisiti formali dell'atto amministrativo e, sotto l'aspetto sostanziale, alla conformita di esso alla legge, ma non puo scendere ad altre valutazioni (sul merito e sulla discrezionalita dell'atto) senza invadere il campo riservato all'autorita amministrativa. (fattispecie in cui il giudice penale aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il sindaco aveva annullato una licenza di costruzione senza chiedere preventivamente il parere della commissione edilizia). (Conf, in genere, 100639, 102560' V 101945, 101946, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)