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Sez. 6, Sentenza n. 49547 del 03/10/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 227888 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Dazione di danaro in favore del p.u. - Contributo a fini elettorali - Sussistenza del reato - Fattispecie in tema di finanziamento di opere pubbliche.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227888-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

In tema di reati di corruzione, deve ritenersi sussistente il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto, a nulla rilevando che si sia trattato di un contributo a fini elettorali, né che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dalla formazione dell'atto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come corruzione propria l'emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi a distanza di anni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)