Sez. 1, Sentenza n. 5825 del 16/03/2006 (Rv. 589175 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U immigrazione - Obbligo di consegna della comunicazione scritta dei diritti e dei doveri dello straniero da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana - Violazione - Effetti sanzionatori - Omessa previsione - Conseguenze - Mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di legge e conseguente espulsione automatica dello straniero - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, all'omessa consegna al cittadino straniero, al momento del suo ingresso in territorio italiano, della nota scritta illustrativa dei suoi diritti e dei suoi doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, prevista dall'art. 4, comma 2, del T.U. sull'immigrazione approvato con d.lgs n. 286 del 1998, non è espressamente collegato alcun effetto sanzionatorio e deve escludersi che da tale violazione possa inferirsi l'efficacia sanante della condizione d'irregolarità del soggiorno in Italia dello straniero privo di regolare permesso o di altra forma di autorizzazione ad esso equipollente, quando per le condizioni in cui lo straniero si è venuto a trovare durante la permanenza nel territorio italiano, alla stregua degli elementi di fatto valutati con prudente apprezzamento dal giudice di merito, emerga che egli avrebbe potuto ovviare a tale omissione osservando le regole dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)