Sez. 1 - , Ordinanza n. 23498 del 26/08/2021 (Rv. 662187 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE | Alienazione di un bene - Mandato "in rem propriam" stipulato dall'alienante per la gestione del bene - Subentro automatico dell'acquirente - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie. MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE
In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo per la distribuzione di tali opere).
Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)