Sez. 2 - , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022 (Rv. 663829 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni Consob – Necessaria corrispondenza tra fatto contestato nel procedimento amministrativo e fatto sanzionato – Violazione – Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 n. 58 (T.U.F.), il principio che la doglianza relativa alla violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio svoltosi dinanzi alla CONSOB ed alla Banca d'Italia presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso non opera quando la lesione derivi dalla mancata identità tra fatto contestato e fatto sanzionato; la violazione della regola legale della previa contestazione dell'illecito per il quale sia stata emessa una sanzione amministrativa è, infatti, di per sé lesiva del diritto di difesa, determinando l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione di legge.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)