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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017 (Rv. 645542 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Nozione - Prova decisiva - Colpevole decadenza della parte nella richiesta della prova nel giudizio di primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645542-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che aveva ritenuto che l’omessa produzione dei documenti giustificativi del credito nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., allo stato passivo di un fallimento, e la mancata deduzione dell’impossibilità di depositarli, fossero circostanze sufficienti a dimostrarne la non indispensabilità, in tal modo non effettuando il relativo giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)