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Sez. L, Sentenza n. 674 del 01/02/1990 (Rv. 465101 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CORRISPETTIVO IN VALORE CAPITALE DEI BENEFICI APPLICATI AL TRATTAMENTO DI PENSIONE E DEL MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA - MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO - ATTUAZIONE DA PARTE DELL'INPS - VIZI DELLA RELATIVA TARIFFA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465101-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CORRISPETTIVO IN VALORE CAPITALE DEI BENEFICI APPLICATI AL TRATTAMENTO DI PENSIONE E DEL MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA - MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO - ATTUAZIONE DA PARTE DELL'INPS - VIZI DELLA RELATIVA TARIFFA - SANATORIA.*

Ai sensi dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (che, in virtù della legge n. 118 del 1984 - ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 1988 - è retroattivamente applicabile nei confronti dei trattamenti a carico della Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. dei lavoratori dipendenti), le modalità, da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, per il versamento - dagli enti datori di lavoro agli enti erogatori - del corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 sul trattamento di pensione, nonché del maggiore importo corrisposto a titolo d'indennità di buonuscita o di previdenza, attengono, dato l'ampio significato di detto termine, sia ai modi ed ai tempi dei versamenti relativi alle erogazioni a titolo della suddetta indennità sia ai criteri di capitalizzazione indispensabili per stabilire il valore capitale dei benefici combattentistici sul trattamento di pensione. La Determinazione di tali criteri, in relazione alle gestioni previdenziali diverse dalle casse pensioni amministrate e rappresentate dalla direzione generale degli istituti di previdenza (alle quali si riferisce invece il d.m. 12 gennaio 1972), ha finito con l'essere in sostanza affidata, ai sensi dello art. 5 del d.m. 25 agosto 1972, alle singole gestioni interessate ed è stata dall'i.N.P.S. attuata con delibera del 20 ottobre 1972, restando esclusa ogni pratica conseguenza degli eventuali vizi della relativa tariffa, atteso che questa è stata riprodotta (in via di sanatoria e con conseguente operatività ex tunc) dal successivo decreto del ministro del tesoro del 10 febbraio 1987. (Conf 6702/88, mass n 460978).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., DM 12/01/1972, DM 25/08/1972, Legge 09/05/1984 num. 118 CORTE COST., DM 10/02/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)