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Sez. 2 - , Sentenza n. 9545 del 18/04/2018 (Rv. 648048 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Deposito dei documenti strettamente connessi all’opposizione - Termine ex art. 6, comma 8, del cit. d.lgs. n. 150 - Natura - Ordinatoria - Deposito di altri documenti - Termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c..
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648048-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)