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Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 08/05/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146546 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - DATA - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - DATA DEL DIBATTIMENTO - MANCATA, INCOMPLETA O DIVERSA INDICAZIONE DELLA DATA NELLA COPIA CONSEGNATA ALL'IMPUTATO - ESATTEZZA DELLA DATA NELL'AVVISO NOTIFICATO AL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITA - IN GENERE - DEL DECRETO E DEL CONSEGUENTE GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146546-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - DATA - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - DATA DEL DIBATTIMENTO - MANCATA, INCOMPLETA O DIVERSA INDICAZIONE DELLA DATA NELLA COPIA CONSEGNATA ALL'IMPUTATO - ESATTEZZA DELLA DATA NELL'AVVISO NOTIFICATO AL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITA - IN GENERE - DEL DECRETO E DEL CONSEGUENTE GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

Qualora nella copia del decreto di citazione per il giudizio, notificata all'imputato, si rinvenga una data del dibattimento diversa da quella effettiva, ma l'indicazione esatta della data di udienza risulta nella copia dell'avviso del suddetto decreto, notificata al difensore (o ai difensori) dell'imputato, deve ritenersi insussistente la nullita del decreto, nonche del giudizio e della sentenza pronunciata in contumacia; e, quindi, legittimamente costituito il rapporto processuale. (fattispecie in cui era stata dedotta la nullita del decreto di citazione a giudizio per l'appello, in quanto su di esso era stata indicata in modo errato una data per l'udienza, mentre nell'avviso notificato al difensore la data era indicata in modo esatto). (contra, nel senso, pero, che la inesatta indicazione della data del dibattimento nella copia del decreto di citazione per il giudizio, notificata all'imputato, produca nullita insanabile V mass n 135237 anno 1977; anche se il difensore di fiducia si presenti all'udienza mass n 114278 anno 1970; mass n 111804 anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)