diritto.io

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

Titolo III. Regime di pagamento unico

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 33 Ammissibilità

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

  1. a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, abbiano prodotto ortofrutticoli, patate di consumo e vivai, nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell’allegato VII, punto M, oppure, per quanto riguarda il vino, abbiano ricevuto un diritto all’aiuto ai sensi dell’allegato VII, punti N e O,

  2. b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

  3. c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Art. 34 Domanda

1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

  1. a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato «importo di riferimento»);

  2. b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

  3. c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

2.

Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

3.

Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Art. 35 Doppie domande

1. La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

2. Gli agricoltori che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote di tabacco nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92 possono beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto delle quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all'importo calcolato per il tabacco da includere nell'importo di riferimento, l'agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l'importo calcolato a norma dell'allegato VII, punto I, del presente regolamento.

Art. 36 Modalità di pagamento

1. Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di raggruppare i pagamenti a titolo del regime di pagamento unico con quelli relativi ad altri regimi di sostegno.

Capo 2. Fissazione dell'importo

Art. 37 Calcolo dell'importo di riferimento

1.

L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.

Per le banane l’importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell’allegato VII, punto L.

Per gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punto M.

Per il vino l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punti N e O.

2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Art. 38 Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

Art. 40 Circostanze eccezionali

1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2.

Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999.

Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto K. Per quanto riguarda le banane, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto L. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate di consumo e i vivai, l’importo di riferimento è calcolato sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto a norma dell’allegato VII, punto M. In questi casi le disposizioni del paragrafo 1 si applicano per analogia.

3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

  1. a) decesso dell'agricoltore;

  2. b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

  3. c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

  4. d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

  5. e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

5.

I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/9224 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, ai coltivatori di luppolo che, nel corso del stesso periodo, erano soggetti a un impegno di estirpazione in virtù del regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio25, nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Art. 41 Massimale

1.

Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell'allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all'allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali.

1 bis. Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell'allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII bis degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti. Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione. Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

1ter) Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 102, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo26, la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all’allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato VII, punto N, del presente regolamento.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali.

Art. 42 Riserva nazionale

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3 %.

2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori.

7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8.

Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, o in caso di fusione o scissione, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

Tuttavia, qualora si applichi il paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere che, per il 2007, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.

9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Capo 3. Diritti all'aiuto

Sezione 1. Diritti all'aiuto basati sulla superficie

Art. 43 Fissazione dei diritti all'aiuto

1.

Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

  1. a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato a norma dell’allegato VII, punti B, D, F, H e I;

a bis) nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto K, punto 4;

a ter) nel caso delle banane, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto L;

a quater) nel caso degli ortofrutticoli, delle patate di consumo e dei vivai il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punto M;

a quinquies) nel caso del vino, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punti N e O;

  1. b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «superficie foraggera» s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione25, per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

Art. 44 Uso dei diritti all'aiuto

1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

2. Per «ettari ammissibili» s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli.

3. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Art. 45 Diritti all'aiuto inutilizzati

1. I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.

2. Tuttavia, i diritti all'aiuto inutilizzati non sono devoluti alla riserva nazionale in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

3. Tuttavia, per il 2007, negli Stati membri che non si sono avvalsi dell’opzione di cui all’articolo 71 e che non si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 51, secondo comma, i diritti all’aiuto inutilizzati che corrispondono ad un numero equivalente di ettari dichiarati dall’agricoltore ed utilizzati per le patate di consumo o per gli ortofrutticoli non saranno versati nella riserva nazionale.

Art. 46 Trasferimento di diritti all'aiuto

1.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell'articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 2. Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Art. 47 Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

  1. a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

  2. b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

  3. c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

  4. d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

  5. e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

    per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/9026;

    per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50.

Art. 48 Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

  1. a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

  2. b) per ogni 5000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni.

Art. 49 Condizioni

1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

2.

In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche.

Art. 50 Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.

Fatto salvo l'articolo 48 e in deroga agli articoli 37 e 43, un agricoltore riceve un importo supplementare per diritto risultante dalla divisione degli importi accordati ai sensi degli articoli 95 e 96 per il numero di diritti posseduti nel 2007, ad eccezione dei diritti di ritiro dalla produzione.

Il valore unitario di ciascun diritto posseduto dall'agricoltore nel 2007 è maggiorato di tale importo supplementare.

2. Nei casi in cui l'agricoltore non possieda alcun diritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 48 e 49. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, con il termine «ettari» si intendono gli ettari ammissibili posseduti dall'agricoltore nel 2007.

Capo 4. Uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico

Sezione 1. Uso del suolo

Art. 51 Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all’interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:

  1. a) la produzione di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all’aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data è modificata secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti prima per questioni climatiche; e/o

  2. b) la produzione di patate di consumo; e/o

  3. c) i vivai.

  4. d)

  5. e)

Art. 52 Produzione di canapa

1. In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà.