Sez. 5 - , Sentenza n. 31589 del 04/12/2019 (Rv. 656106 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Quota sociale di una società semplice - Diritto alla liquidazione spettante agli eredi del socio defunto - Potere dell’Ufficio di accertamento del maggior valore - Regime antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 346 del 1990 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE
In materia di imposta sulle successioni, l'Amministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 637 del 1972, il valore indicato dagli eredi nella denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al "de cuius", atteso che oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore, e ciò senza che possa invocarsi per i rapporti ancora pendenti la nuova disciplina introdotta dal testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il d.lgs. n. 346 del 1990, non essendo applicabile alle successioni aperte in epoca anteriore al 1° gennaio 1991.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)